
licenziamento intimato al lavoratore per aver effettuato, nel corso della sua attività di sorvegliante addetto all'ingresso di un ospedale, telefonate di svago.
La Corte di Appello aveva rilevato il venir
meno della condotta posta in essere dal lavoratore, lesiva delle esigenze di efficace svolgimento dell'attività di vigilanza in ospedale pubblico e la decisione dei giudici di merito è stata confermata dalla Suprema Corte che ha precisato come "nella specie è stato conferito giusto risalto al tipo di attività svolta dall'addetto alla sorveglianza all'ingresso del presidio ospedaliero, che richiede particolare attenzione per evitare il rischio di intrusioni di soggetti non autorizzati, eventualmente pericolosi, in un ambiente quale quello ospedaliero, evidenziandosi anche il pregiudizio rispetto alla perdita di future commesse da parte della società che aveva in appalto il servizio.
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