
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza
n. 4693 del 23 marzo 2012, ha rigettato il ricorso proposto da tre dipendenti licenziati dall'azienda presso cui prestavano servizio per aver, in più di un'occasione, artificiosamente ottemperato l'obbligo di regolare presenza sul posto di lavoro mentre erano di fatto assenti dallo stabilimento per l'intera giornata lavorativa.

Confermato quindi il licenziamento che, secondo i giudici, trova conforto altresì nelle norme del codice disciplinare e in quelle del CCNL che prevedono il licenziamento senza preavviso di fatti che
costituiscono delitto a termine di legge, come appunto l'illecito ascritto ai ricorrenti idoneo ad integrare gli estremi della fattispecie di cui all'art. 640 c.p.
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