martedì 12 giugno 2012

Cassazione: licenziamento collettivo inefficace se l'azienda non indica tutti i motivi dell'eccedenza


La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5582
del 6 aprile 2012, ha confermato 
l'inefficacia del licenziamento collettivo già stabilita dalla Corte d'Appello la quale aveva precisato che i licenziamenti erano stati intimati in violazione delle norme procedurali di cui alla legge n. 223 del 1991, in quanto la comunicazione di apertura della procedura non presentava un contenuto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 4 comma 3 di detta legge, secondo cui devono essere indicati, non solo i motivi che determinano la situazione di eccedenza, ma anche i motivi tecnici, organizzativi e produttivi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio a detta situazione ed evitare la dichiarazione di mobilità, il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali non solo del personale eccedente ma anche del personale abitualmente impiegato, i tempi di attuazione del programma di mobilità, e le eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze, sul piano sociale, dell'attuazione del medesimo programma, ha inoltre evidenziato che la circostanzaper cui successivamente è stato redatto un verbale di accordo sindacale, non assume rilievo ai fini della completezza della comunicazione preventiva e conseguentemente l'inefficacia del licenziamento non è sanata dal successivo accordo sindacaleintervenuto riguardo al licenziamento collettivo.

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