Art. 26
Consiglio Comunale dei Ragazzi
1. Al fine di favorire la crescita socio-culturale dei giovani e di
renderli consapevoli dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e
verso la comunità, è istituito a Santa Maria Capua Vetere il Consiglio
Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni
in modo libero ed autonomo.
3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dura in carica un anno, a
far data dal suo insediamento che avverrà il 7 Gennaio di ogni anno, in
occasione della Festa del Tricolore, in seduta congiunta con il Consiglio
Comunale.
4. Possono essere eletti consiglieri gli alunni delle scuole della
città, di età compresa tra i dieci e i tredici anni, residenti nel Comune di
Santa Maria Capua Vetere. Sono elettori tutti gli studenti di età compresa
tra i dieci e i tredici.
5. L’organismo consiliare è composto da sei alunni, di cui tre ragazze
e tre ragazzi, per ciascuna unità scolastica autonoma ed è presieduta
dal Sindaco dei Ragazzi.
6. Le elezioni si svolgeranno presso le sedi scolastiche, a cura dei
Dirigenti Scolastici, entro il 31 Dicembre di ciascun anno.
7. Il Consiglio dei Ragazzi ha funzioni propositive e adotta le
decisioni sulle varie esigenze e istanze che provengono dal mondo giovanile;
le decisioni assunte sono verbalizzate da un funzionario dell’ufficio
di presidenza del Consiglio Comunale e trasmesse al Presidente
del Consiglio Comunale per la relativa discussione in aula.
8. Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono pubbliche
e si svolgono nell’Aula Consiliare.
9. Con apposito regolamento saranno dettate le modalità di elezione
del Sindaco, del Consiglio e della Giunta dei Ragazzi con modalità
di funzionamento degli organi in analogia con le disposizioni di cui
al D. Lgs. N. 267/2000.
Tratto dallo statuto della città
Tratto dallo statuto della città
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