sabato 16 giugno 2012

Cassazione : C.I.G.S. senza rotazione


Con la sentenza n. 5179/2012, la Corte di Cassazione ha affermato che nel caso in cui il datore di lavoro ricorra all’istituto della C.I.G.S. senza effettuare rotazione tra i lavoratori interessati, la collocazione stessa è illegittima se nella comunicazione di avvio della procedura il datore di lavoro non ha indicato le ragioni per le quali non vuole procedere alla rotazione e se non viene indicato il criterio usato per la rotazione.

mercoledì 13 giugno 2012

TOPONOMASTICA: VIA GIUSEPPE AVEZZANA


Giuseppe Avezzana

Il percorso originale andava da E Quatte Vie a U Trivece e Piscilli, ma da non molto è stato accorciato alla A Roce.

Questo baldo garibaldino, la cui esistenza fu una continua vicenda trascorsa in Europa 
ed in America sotto le bandiere di "Rivoluzionari" e di "Regolari", di "Repubblicani" e di "Monarchici", è stato per molti anni "titolare" di una strada fra le più lunghe di Santamaria.
Fu un vincente. 

Uno al quale va tutto bene e mentre ai suoi compagni di avventura, 
quelli che scamparono alle schioppettate, per la maggior parte chiusero il gran libro
della vita misconosciuti se non ignorati, lui invece morì vecchissimo ed onorato.
Ci sarebbe da fare un film. Altro che le pallonate degli Spaghetti-Western girati dalla buonanima di Sergio Leone.
Via Giuseppe Avezzana




da :"Na  'Nzalata  'e Chiazze,
           Cupe,Vie e Venelle
        'e Santamaria 'e Capua"
                Fulvio Palmieri

martedì 12 giugno 2012

Cassazione: licenziamento collettivo inefficace se l'azienda non indica tutti i motivi dell'eccedenza


La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5582
del 6 aprile 2012, ha confermato 
l'inefficacia del licenziamento collettivo già stabilita dalla Corte d'Appello la quale aveva precisato che i licenziamenti erano stati intimati in violazione delle norme procedurali di cui alla legge n. 223 del 1991, in quanto la comunicazione di apertura della procedura non presentava un contenuto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 4 comma 3 di detta legge, secondo cui devono essere indicati, non solo i motivi che determinano la situazione di eccedenza, ma anche i motivi tecnici, organizzativi e produttivi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio a detta situazione ed evitare la dichiarazione di mobilità, il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali non solo del personale eccedente ma anche del personale abitualmente impiegato, i tempi di attuazione del programma di mobilità, e le eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze, sul piano sociale, dell'attuazione del medesimo programma, ha inoltre evidenziato che la circostanzaper cui successivamente è stato redatto un verbale di accordo sindacale, non assume rilievo ai fini della completezza della comunicazione preventiva e conseguentemente l'inefficacia del licenziamento non è sanata dal successivo accordo sindacaleintervenuto riguardo al licenziamento collettivo.